La questione oggi in esame ha ad oggetto la sussistenza del diritto di un docente di far valere, in fase di ricostruzione della carriera, a seguito del passaggio di ruolo, il servizio svolto nel diverso ruolo. Preliminarmente occorre analizzare la normativa di riferimento, da individuarsi nell'art. 77 del D.P.R. n. 417/74, intitolato “Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato”. Tale articolo, rubricato “Passaggi di ruolo”, stabilisce quanto segue: “Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni....”. Questa previsione normativa è poi integrata dal successivo art. 83 del medesimo decreto n.417/74, il quale dispone quanto segue: “In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera”. Nel 1980, l'entrata in vigore dell’art. 57 della Legge n. 312 modifica e integra la previsione di cui al citato art. 77 che, oltre a prevedere la possibilità del passaggio da ruolo superiore a ruolo inferiore, viene esteso il diritto anche agli insegnati della scuola primaria, stabilendo quanto segue: “I passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 cit.". In sintesi, l’originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica del 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli superiori per gli insegnanti di scuola materna. Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo ha comportato la modifica della norma base (art. 77), cui è collegato l’art. 83 e ne ha ampliato, di riflesso, la previsione, sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna. Sulla base di tali argomentazioni la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la Sentenza n. 9144/2016, ha affermato il seguente principio di diritto: “In caso di passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria, l’insegnante ha diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna”. Di fatto, con tale pronuncia - seppur avente ad oggetto il passaggio dalla scuola materna a quella di secondo grado - è stato stabilito un principio di diritto - applicabile in ogni passaggio di ruolo - al riconoscimento integrale del servizio di ruolo prestato nelle ipotesi di passaggio da un ruolo ad altro, sia esso inferiore o superiore. La giurisprudenza ha affermato che nel sistema di cui all’art. 57, legge n. 312 del 1980 e all’art. 83, d.P.R. n. 417 del 1974, si è in presenza di un sistema che introduce una mobilità e un’osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola, per cui l’anzianità maturata in servizio di ruolo viene conservata in caso di passaggio ad un ruolo diverso ai fini della ricostruzione di carriera (v. Cassazione Civile, lavoro, n. 2037 del 2013). Per cui è possibile affermare che sussiste il diritto ad ottenere il riconoscimento integrale del servizio di ruolo prestato nella scuola elementare (oggi primaria) nel passaggio di ruolo alla scuola secondaria con conseguente rideterminazione della ricostruzione della carriera. il Tribunale di Napoli Nord, sezione Lavoro, accogliendo tali principi, ha riconosciuto il diritto dei nostri assistiti ad una integrale ricostruzione della carriera.